FAQ – Domande frequenti
FAQ – Domande frequenti
Cosa fare se si viene a conoscenza di uno scavo clandestino
Nel Nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42 del 22 gennaio 2024) è contenuta una sezione in cui si disciplina la ricerca e il rinvenimento fortuito nell’ambito del territorio nazionale.
Qualora si venga a conoscenza di uno scavo illecito, è opportuno segnalarlo prontamente inviando una pec a sabap-ce@pec.cultura.gov.it oppure contattando le autorità competenti (Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, Forze dell’Ordine presenti sul territorio).
Cosa fare in caso di rinvenimento fortuito di un bene archeologico
Denunciare tempestivamente il ritrovamento al Soprintendente o al Comune. Provvedere alla custodia temporanea del bene rinvenuto, lasciandolo nelle condizioni e nel luogo del ritrovamento. In caso questo non fosse possibile, richiedere l’intervento della forza pubblica.
In cosa consiste il vincolo di tutela di un bene culturale e come posso sapere se un bene è tutelato?
Una delle importanti attività istituzionali della Soprintendenza è il riconoscimento dei beni culturali mobili e immobili, del loro valore storico-artistico e la loro conseguente immissione nel regime di tutela, mediante una serie di iniziative e di procedimenti tecnico-amministrativi volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti a questi beni. I beni culturali di proprietà pubblica o appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono sottoposti a vincolo di tutela diretta nelle more della verifica dell’interesse culturale e non possono essere alienati, esportati all’estero o sottratti alla pubblica fruizione senza che vi sia un’autorizzazione da parte dell’ente che ne cura la tutela, ossia il Ministero della Cultura (MIC), che opera sul territorio attraverso i suoi uffici periferici (Soprintendenza e Segretariato regionale).
L’attuale normativa (art. 91 del D.lgs. 42-2004, Codice dei Beni Culturali) attribuisce allo Stato la proprietà degli oggetti di interesse culturale rinvenuti nel sottosuolo o sui fondali marini a partire dall’anno 1909 (Legge n. 364 del 1909).
Dopo tale data il possesso di reperti archeologici è ritenuto lecito solo nei seguenti casi:
1. presenza di documenti o altri titoli che ne attestino il regolare acquisto o lascito ereditario;
2. rilascio dei suddetti reperti da parte dello Stato quale quota parte del premio di rinvenimento.
La comunicazione da parte del privato del possesso o della detenzione di materiale archeologico deve pervenire nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente oppure sottoscritta con firma autografa e accompagnata da copia del documento di identità, dall’elenco dei materiali con relative immagini e dall’eventuale documentazione che ne attesti, anche indirettamente, il legittimo possesso. La comunicazione con i relativi allegati dovrà essere trasmessa in formato .pdf preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo sabap-ce@pec.cultura.gov.it o a mezzo PEO all’indirizzo sabap-ce@cultura.gov.it, o. link al modulo
L’esito dei procedimenti di:
- verifica dell’interesse culturale (secondo le normative consultabili nel sito www.benitutelati.it su beni di proprietà pubblica o di proprietà di enti privati senza fine di lucro, tutelati ope legis e, con l’eventuale dichiarazione, immessi definitivamente in regime di tutela) e
- avvio di procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale (su beni di proprietà privata, che diventano beni culturali solo quando un provvedimento espresso ne ‘riconosce’ lo status di particolare interesse culturale),
conducono all’emanazione di un dispositivo di tutela (cd “Vincolo”), che pone quei beni in un regime di tutela in via definitiva.
Nel caso di verifica con esito negativo (Comunicazione di insussistenza dell’interesse culturale), il bene cessa di essere sottoposto a tutela ed è liberamente alienabile (non è più un bene culturale).
Qual è la procedura da seguire per richiedere un’autorizzazione paesaggistica?
Riferimenti normativi: artt. 146, 149 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; DPR n. 31/2017
Ogni intervento che si intende intraprendere su immobili o aree sottoposte a regime di tutela paesaggistica deve essere preventivamente autorizzato dall’amministrazione competente, alla quale va presentato il progetto degli interventi che si intendono realizzare, assieme alla documentazione richiesta. A questo punto è necessario attendere la verifica di compatibilità tra i valori paesaggistici da tutelare e l’intervento progettato e, se questa viene accertata, la conseguente autorizzazione paesaggistica.
L’autorizzazione deve essere di regola ottenuta prima dell’inizio dei lavori e, a parte nel caso di interventi realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica che non abbiano comportato un aumento di superficie o volume utile oppure utilizzando materiali diversi da quelli prescritti nell’autorizzazione o ancora per interventi considerabili come manutenzione ordinaria o straordinaria, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione.
L’autorizzazione è rilasciata dal Regione, che deve acquisire il parere vincolante del Soprintendente. La regione può delegare questa attività alle province, ai comuni, agli enti parco o ancora a forme associative e di cooperazione fra enti locali.
Nel territorio di competenza della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Caserta e Benevento, la competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ricade sugli Uffici Comunali Preposti a cui va quindi inoltrata la richiesta.
Non sono soggetti all’obbligo di autorizzazione paesaggistica
- gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non modifichino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
- gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino modifiche permanenti dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, a condizione che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
- il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione nei boschi e nelle foreste.
Sono inoltre esenti dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica gli interventi contenuti nell’allegato A del DPR n. 31/2017, mentre chi intende intraprendere i lavori indicati nell’allegato B del DPR n. 31/2017 deve presentare una domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata.
Ultimo aggiornamento
29 Agosto 2024, 08:56